ACQUARI E PESCI TROPICALI  presso Garden Center Peraga Via Nazionale 9 Mercenasco (TO) 0125 565135  

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Per  pagamenti anticipati ,  su tutti gli ordini superiori ai 150.00 euro di merce le spese di spedizione ( con paccocelere 3 )sono gratuite. 

(esclusi acquari, tavoli , plafoniere luci oltre i 100 cm., rocce vive e materiali pesanti quali ghiaia e pietre)

Nel caso di spedizioni di acquari su bancale viene richiesto un contributo di 25 euro per acquari fino a 80 cm. , 35 euro fino a 120 cm e 50 euro oltre questa misura. Gli acquari Vitrea e Aquamar hanno spese di spedizione diverse perchè i tavoli sono molto voluminosi.

Per Calabria , Sicilia e Sardegna è di 30 euro per acquari fino a 80 cm., 40 euro fino a 120 cm  e 60 euro oltre questa misura 


Attenzione : per consegne nelle  isole minori, il costo del trasporto è comunque dovuto

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Per ordinare basta inviare un E-mail dei prodotti desiderati  a danieleri@inwind.it .

 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO:

Nella mail  specificate il numero delle confezioni , il tipo di prodotto e i vostri dati compreso il numero di telefono

Vi verrà mandata una mail con il prezzo totale della merce comprese le spese di spedizione e i dati per effettuare il pagamento


Spedizione con posta prioritaria             costo 3 Euro  arriva in 2 -3 giorni lavorativi         usata per prodotti piccoli e poco voluminosi                    non è previsto il contrassegno

           

SPESE DI SPEDIZIONE PER TUTTI GLI ARTICOLI

Corriere Espresso Postale    

   Paccocelere 3   fino a 30 kg.              costo 11.00 euro  arriva in 3 giorni              usato per tutti i tipi di oggetti non fragili o voluminosi   

                + 6.00 Euro per pagamenti in contrassegno

Corriere Espresso SDA o GLS o  DHL

       fino a 3 kg              costo 9.00 euro  arriva il giorno dopo                  per oggetti poco voluminosi

      fino a 30 kg.             costo13.00 euro  arriva il giorno dopo                   per tutti gli oggetti   

                + 6.00 Euro per pagamenti in contrassegno

METODI DI PAGAMENTO

Postepay

a) procedete all'ordine 
b ) A questo punto procedete al pagamento versando la somma sulla nostra carta Postepay, comunicandoci   via email a danieleri@inwind.it  dell'avvenuto pagamento;
c) La merce da voi acquistata vi sarà spedita entro 24 ore dalla conferma dell'avvenuto pagamento, tramite  corriere all'indirizzo da voi indicato.


 I dati della Postepay vi verranno comunicati all'effettuazione dell'ordine

 

Bonifico bancario:

a) procedete all'ordine 
b ) A questo punto procedete al pagamento tramite bonifico, inviandoci via fax (015 2544389 ) o via email danieleri@inwind.it una fotocopia dell'avvenuto pagamento;
c) La merce da voi acquistata vi sarà spedita entro 48 ore dalla conferma dell'avvenuto pagamento, tramite  corriere all'indirizzo da voi indicato.


 I dati del bonifico Bancario vi verranno comunicati all'effettuazione dell'ordine



 



GIACENZA:

Il corriere  provvederà a consegnarvi la merce all'indirizzo da voi specificato. In caso di mancato recapito, offriamo, senza costi aggiuntivi, una giacenza di tre giorni presso il centro operativo più vicino, al fine di facilitare la programmazione della seconda consegna. Trascorsi i 5 giorni la merce tornerà in nostro possesso.

Nel caso di spedizione di animali vivi non è ovviamente prevista nessuna giacenza, quindi verrete avvisati del giorno dell'arrivo e dovrete farvi trovare in casa o ancora meglio , andare di persona a ritirare i pacchi nella sede del corriere.

 



DIRITTO DI RECESSO



Il diritto di recesso potrà essere da voi esercitato inviando, entro 10 giorni dall'avvenuta consegna del prodotto, una raccomandata con avviso di ricevimento al nostro indirizzo contenente:


a) manifestazione di volontà di avvalersi del beneficio concesso dal Decreto Legislativo n°50 del 15 Gennaio 1992;
b) indicazione del prodotto per il quale si decide avvalersi del diritto di recesso;
c) gli estremi dell'ordine;
d) dati relativi al proprio conto corrente bancario.

Aqua provvederà al rimborso mediante bonifico bancario entro trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata.
Condizione necessaria per l'esercizio del diritto di recesso è la sostanziale integrità del prodotto e della confezione.
Il rimborso è riferibile esclusivamente al prezzo del prodotto da voi acquistato, le spese di spedizione dello stesso rimangono a carico del consumatore.



DANNI DOVUTI AL TRASPORTO

Solo nel caso voi abbiate firmato la ricevuta con riserva di controllo

In questo caso le rotture o danneggiamenti dovuti al trasporto vengono coperti dall'assicurazione del vettore usato.

Per avvalervi del rimborso o della rispedizione della merce, dovete :

segnalarcelo all'arrivo immediatamente segnalarcelo all'arrivo immediatamente e mandarci una mail o un fax con una dichiarazione dove spiegate quello che è successo

restituire l'oggetto danneggiato accompagnato dalla ricevuta di trasporto e dallo scontrino o fattura da noi emessa

In caso di pacchi ingombranti (acquari su bancale), fare delle foto del danno e farcele avere via mail

I resi dei prodotti in garanzia vengono accettati solo se accompagnati dalla fattura di acquisto, e da due righe con una descrizione del problema riscontrato. Le spese di spedizione sono a carico del cliente sia per la spedizione alla nostra sede che per la riconsegna, volendo si puo' spedire il prodotto sempre accompagnato dalla fattura di acquisto e dalla motivazione del reclamo direttamente al fornitore indicato nella scatola o nel libretto di istruzioni, solitamente la riconsegna è gratuita. Si avvisa che il prodotto prima di essere sostituito viene visionato o provato in sede e se viene riscontrato il problema la sostituzione è immediata. 

 

VI RICORDIAMO CHE NEL CASO NON ABBIATE FIRMATO LA RICEVUTA CON RISERVA DI CONTROLLO, NON POSSIAMO AVVALERCI DEL RIMBORSO DEL CORRIERE.


 


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - LEGISLAZIONE:

Aqua segue, nell'ambito del trattamento dei dati, quanto stabilito dalla LEGGE del 31 DICEMBRE 1996 N. 675

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 11 - Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.

Art. 12 - Casi di esclusione del consenso
1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Art. 13 - Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

Art. 14 - Limiti all'esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).

2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.

Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno

Art. 15 - Sicurezza dei dati
1.I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.

2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.

Art. 17 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.

Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 19 - Incaricati del trattamento
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.

Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra società controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.

2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).

3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.

4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.



Per qualsiasi dubbio o chiarimento non esitate a contattarci al nostro indirizzo e-mail:danieleri@inwind.it
 
 
 

 



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