GIACENZA:
Il corriere provvederà a
consegnarvi la merce
all'indirizzo da voi
specificato. In caso
di mancato recapito,
offriamo, senza costi
aggiuntivi, una
giacenza di tre giorni presso il
centro operativo più
vicino, al fine di
facilitare la
programmazione della
seconda consegna.
Trascorsi i 5 giorni
la merce tornerà in
nostro possesso.
Nel
caso di spedizione di
animali vivi non è
ovviamente prevista
nessuna giacenza,
quindi verrete
avvisati del giorno
dell'arrivo e dovrete
farvi trovare in casa
o ancora meglio ,
andare di persona a
ritirare i pacchi
nella sede del
corriere.
DIRITTO DI RECESSO
Il diritto di recesso
potrà essere da voi
esercitato inviando,
entro 10 giorni
dall'avvenuta consegna
del prodotto, una
raccomandata con
avviso di ricevimento
al nostro indirizzo
contenente:
a) manifestazione di
volontà di avvalersi
del beneficio concesso
dal Decreto
Legislativo n°50 del
15 Gennaio 1992;
b) indicazione del
prodotto per il quale
si decide avvalersi
del diritto di
recesso;
c) gli estremi
dell'ordine;
d) dati relativi al
proprio conto corrente
bancario.
Aqua provvederà al
rimborso mediante
bonifico bancario
entro trenta giorni
dalla data di
ricezione della
raccomandata.
Condizione necessaria
per l'esercizio del
diritto di recesso è
la sostanziale
integrità del
prodotto e della
confezione.
Il rimborso è
riferibile
esclusivamente al
prezzo del prodotto da
voi acquistato, le
spese di spedizione
dello stesso rimangono
a carico del
consumatore.
DANNI
DOVUTI AL TRASPORTO
Solo
nel caso voi
abbiate firmato la
ricevuta con riserva
di controllo
In
questo caso le rotture
o danneggiamenti
dovuti al trasporto
vengono coperti
dall'assicurazione del
vettore usato.
Per
avvalervi del rimborso
o della rispedizione
della merce, dovete :
segnalarcelo
all'arrivo
immediatamente
segnalarcelo
all'arrivo
immediatamente e
mandarci una mail o un
fax con una
dichiarazione dove
spiegate quello che è
successo
restituire
l'oggetto danneggiato
accompagnato dalla
ricevuta di trasporto
e dallo scontrino o
fattura da noi emessa
In
caso di pacchi
ingombranti (acquari
su bancale), fare
delle foto del danno e
farcele avere via mail
I
resi dei prodotti in
garanzia vengono
accettati solo se
accompagnati dalla
fattura di acquisto, e
da due righe con una
descrizione del
problema riscontrato.
Le spese di spedizione
sono a carico del
cliente sia per la
spedizione alla nostra
sede che per la
riconsegna, volendo si
puo' spedire il
prodotto sempre
accompagnato dalla
fattura di acquisto e
dalla motivazione del
reclamo direttamente
al fornitore indicato
nella scatola o nel
libretto di
istruzioni,
solitamente la
riconsegna è
gratuita. Si avvisa
che il prodotto prima
di essere sostituito
viene visionato o
provato in sede e se
viene riscontrato il
problema la
sostituzione è
immediata.
VI
RICORDIAMO CHE NEL
CASO NON ABBIATE
FIRMATO LA RICEVUTA
CON RISERVA DI
CONTROLLO, NON
POSSIAMO AVVALERCI DEL
RIMBORSO DEL CORRIERE.
TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI -
LEGISLAZIONE:
Aqua segue,
nell'ambito del
trattamento dei dati,
quanto stabilito dalla
LEGGE del 31 DICEMBRE
1996 N. 675
Art. 9 - Modalità di
raccolta e requisiti
dei dati personali
1. I dati personali
oggetto di trattamento
devono essere:
a) trattati in modo
lecito e secondo
correttezza;
b) raccolti e
registrati per scopi
determinati, espliciti
e legittimi, ed
utilizzati in altre
operazioni del
trattamento in termini
non incompatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se
necessario,
aggiornati;
d) pertinenti,
completi e non
eccedenti rispetto
alle finalità per le
quali sono raccolti o
successivamente
trattati;
e) conservati in una
forma che consenta
l'identificazione
dell'interessato per
un periodo di tempo
non superiore a quello
necessario agli scopi
per i quali essi sono
stati raccolti o
successivamente
trattati.
Art. 10 - Informazioni
rese al momento della
raccolta
1. L'interessato o la
persona presso la
quale sono raccolti i
dati personali devono
essere previamente
informati oralmente o
per iscritto circa:
a) le finalità e le
modalità del
trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura
obbligatoria o
facoltativa del
conferimento dei dati;
c) le conseguenze di
un eventuale rifiuto
di rispondere;
d) i soggetti o le
categorie di soggetti
ai quali i dati
possono essere
comunicati e l'ambito
di diffusione dei dati
medesimi;
e) i diritti di cui
all'articolo 13;
f) il nome, la
denominazione o la
ragione sociale e il
domicilio, la
residenza o la sede
del titolare e, se
designato, del
responsabile.
2. L'informativa di
cui al comma 1 può
non comprendere gli
elementi già noti
alla persona che
fornisce i dati o la
cui conoscenza può
ostacolare
l'espletamento di
funzioni pubbliche
ispettive o di
controllo, svolte per
il perseguimento delle
finalità di cui agli
articoli 4, comma 1,
lettera e), e 14,
comma 1, lettera d).
3. Quando i dati
personali non sono
raccolti presso
l'interessato,
l'informativa di cui
al comma 1 è data al
medesimo interessato
all'atto della
registrazione dei dati
o, qualora sia
prevista la loro
comunicazione, non
oltre la prima
comunicazione.
4. La disposizione di
cui al comma 3 non si
applica quando
l'informativa
all'interessato
comporta un impiego di
mezzi che il Garante
dichiari
manifestamente
sproporzionati
rispetto al diritto
tutelato, ovvero si
rivela, a giudizio del
Garante, impossibile,
ovvero nel caso in cui
i dati sono trattati
in base ad un obbligo
previsto dalla legge,
da un regolamento o
dalla normativa
comunitaria. La
medesima disposizione
non si applica, altresì,
quando i dati sono
trattati ai fini dello
svolgimento delle
investigazioni di cui
all'articolo 38 delle
norme di attuazione,
di coordinamento e
transitorie del codice
di procedura penale,
approvate con decreto
legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e
successive
modificazioni, o,
comunque, per far
valere o difendere un
diritto in sede
giudiziaria, sempre
che i dati siano
trattati
esclusivamente per
tali finalità e per
il periodo
strettamente
necessario al loro
perseguimento.
Sezione II - Diritti
dell'interessato nel
trattamento dei dati
Art. 11 - Consenso
1. Il trattamento di
dati personali da
parte di privati o di
enti pubblici
economici è ammesso
solo con il consenso
espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero
trattamento ovvero una
o più operazioni
dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato
solo se è espresso
liberamente, e in
forma specifica e
documentata per
iscritto, e se sono
state rese
all'interessato le
informazioni di cui
all'articolo 10.
Art. 12 - Casi di
esclusione del
consenso
1. Il consenso non è
richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati
raccolti e detenuti in
base ad un obbligo
previsto dalla legge,
da un regolamento o
dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario per
l'esecuzione di
obblighi derivanti da
un contratto del quale
è parte l'interessato
o per l'acquisizione
di informative
precontrattuali
attivate su richiesta
di quest'ultimo,
ovvero per
l'adempimento di un
obbligo legale;
c) riguarda dati
provenienti da
pubblici registri,
elenchi, atti o
documenti conoscibili
da chiunque;
d) è finalizzato
unicamente a scopi di
ricerca scientifica o
di statistica e si
tratta di dati
anonimi;
e) è effettuato
nell'esercizio della
professione di
giornalista e per
l'esclusivo
perseguimento delle
relative finalità. In
tale caso, si applica
il codice di
deontologia di cui
all'articolo 25;
f) riguarda dati
relativi allo
svolgimento di attività
economiche raccolti
anche ai fini indicati
nell'articolo 13,
comma 1, lettera e),
nel rispetto della
vigente normativa in
materia di segreto
aziendale e
industriale;
g) è necessario per
la salvaguardia della
vita o dell'incolumità
fisica
dell'interessato o di
un terzo, nel caso in
cui l'interessato non
può prestare il
proprio consenso per
impossibilità fisica,
per incapacità di
agire o per incapacità
di intendere o di
volere;
h) è necessario ai
fini dello svolgimento
delle investigazioni
di cui all'articolo 38
delle norme di
attuazione, di
coordinamento e
transitorie del codice
di procedura penale,
approvate con decreto
legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e
successive
modificazioni, o,
comunque, per far
valere o difendere un
diritto in sede
giudiziaria, sempre
che i dati siano
trattati
esclusivamente per
tali finalità e per
il periodo
strettamente
necessario al loro
perseguimento.
Art. 13 - Diritti
dell'interessato
1. In relazione al
trattamento di dati
personali
l'interessato ha
diritto:
a) di conoscere,
mediante accesso
gratuito al registro
di cui all'articolo
31, comma 1, lettera
a), l'esistenza di
trattamenti di dati
che possono
riguardarlo;
b) di essere informato
su quanto indicato
all'articolo 7, comma
4, lettere a), b) e
h);
c) di ottenere, a cura
del titolare o del
responsabile, senza
ritardo:
1) la conferma
dell'esistenza o meno
di dati personali che
lo riguardano, anche
se non ancora
registrati, e la
comunicazione in forma
intellegibile dei
medesimi dati e della
loro origine, nonché
della logica e delle
finalità su cui si
basa il trattamento;la
richiesta può essere
rinnovata, salva
l'esistenza di
giustificati motivi,
con intervallo non
minore di novanta
giorni;
2) la cancellazione,
la trasformazione in
forma anonima o il
blocco dei dati
trattati in violazione
di legge, compresi
quelli di cui non è
necessaria la
conservazione in
relazione agli scopi
per i quali i dati
sono stati raccolti o
successivamente
trattati;
3) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero,
qualora vi abbia
interesse,
l'integrazione dei
dati;
4) l'attestazione che
le operazioni di cui
ai numeri 2) e 3) sono
state portate a
conoscenza, anche per
quanto riguarda il
loro contenuto, di
coloro ai quali i dati
sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale
adempimento si riveli
impossibile o comporti
un impiego di mezzi
manifestamente
sproporzionato
rispetto al diritto
tutelato;
d) di opporsi, in
tutto o in parte, per
motivi legittimi, al
trattamento dei dati
personali che lo
riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo
della raccolta;
e) di opporsi, in
tutto o in parte, al
trattamento di dati
personali che lo
riguardano, previsto a
fini di informazioni
commerciali o di invio
di materiale
pubblicitario o di
vendita diretta ovvero
per il compimento di
ricerche di mercato o
di comunicazione
commerciale
interattiva e di
essere informato dal
titolare, non oltre il
momento in cui i dati
sono comunicati o
diffusi, della
possibilità di
esercitare
gratuitamente tale
diritto.
2. Per ciascuna
richiesta di cui al
comma 1, lettera c),
numero 1), può essere
chiesto
all'interessato, ove
non risulti confermata
l'esistenza di dati
che lo riguardano, un
contributo spese, non
superiore ai costi
effettivamente
sopportati, secondo le
modalità ed entro i
limiti stabiliti dal
regolamento di cui
all'articolo 33, comma
3.
3. I diritti di cui al
comma 1 riferiti ai
dati personali
concernenti persone
decedute possono
essere esercitati da
chiunque vi abbia
interesse.
4. Nell'esercizio dei
diritti di cui al
comma 1 l'interessato
può conferire, per
iscritto, delega o
procura a persone
fisiche o ad
associazioni.
5. Restano ferme le
norme sul segreto
professionale degli
esercenti la
professione di
giornalista,
limitatamente alla
fonte della notizia.
Art. 14 - Limiti
all'esercizio dei
diritti
1. I diritti di cui
all'articolo 13, comma
1, lettere c) e d),
non possono essere
esercitati nei
confronti dei
trattamenti di dati
personali raccolti:
a) in base alle
disposizioni del
decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991,
n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle
disposizioni del
decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge 18 febbraio
1992, n. 172, e
successive
modificazioni;
c) da Commissioni
parlamentari di
inchiesta istituite ai
sensi dell'articolo 82
della Costituzione;
d) da un soggetto
pubblico, diverso
dagli enti pubblici
economici, in base ad
espressa disposizione
di legge, per
esclusive finalità
inerenti la politica
monetaria e valutaria,
il sistema dei
pagamenti, il
controllo degli
intermediari e dei
mercati creditizi e
finanziari nonché la
tutela della loro
stabilità;
e) ai sensi
dell'articolo 12,
comma 1, lettera h),
limitatamente al
periodo durante il
quale potrebbe
derivarne pregiudizio
per lo svolgimento
delle investigazioni o
per l'esercizio del
diritto di cui alla
medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al
comma 1 il Garante,
anche su segnalazione
dell'interessato ai
sensi dell'articolo
31, comma 1, lettera
d), esegue i necessari
accertamenti nei modi
di cui all'articolo
32, commi 6 e 7, e
indica le necessarie
modificazioni ed
integrazioni,
verificandone
l'attuazione.
Sezione III -
Sicurezza nel
trattamento dei dati,
limiti alla
utilizzabilità dei
dati e risarcimento
del danno
Art. 15 - Sicurezza
dei dati
1.I dati personali
oggetto di trattamento
devono essere
custoditi e
controllati, anche in
relazione alle
conoscenze acquisite
in base al progresso
tecnico, alla natura
dei dati e alle
specifiche
caratteristiche del
trattamento, in modo
da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di
idonee e preventive
misure di sicurezza, i
rischi di distruzione
o perdita, anche
accidentale, dei dati
stessi, di accesso non
autorizzato o di
trattamento non
consentito o non
conforme alle finalità
della raccolta.
2. Le misure minime di
sicurezza da adottare
in via preventiva sono
individuate con
regolamento emanato
con decreto del
Presidente della
Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17,
comma 1, lettera a),
della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro
centottanta giorni
dalla data di entrata
in vigore della
presente legge, su
proposta del Ministro
di grazia e giustizia,
sentiti l'Autorità
per l'informatica
nella pubblica
amministrazione e il
Garante.
3. Le misure di
sicurezza di cui al
comma 2 sono adeguate,
entro due anni dalla
data di entrata in
vigore della presente
legge e
successivamente con
cadenza almeno
biennale, con
successivi regolamenti
emanati con le modalità
di cui al medesimo
comma 2, in relazione
all'evoluzione tecnica
del settore e
all'esperienza
maturata.
4. Le misure di
sicurezza relative ai
dati trattati dagli
organismi di cui
all'articolo 4, comma
1, lettera b), sono
stabilite con decreto
del Presidente del
Consiglio dei ministri
con l'osservanza delle
norme che regolano la
materia.
Art. 16 - Cessazione
del trattamento dei
dati
1. In caso di
cessazione, per
qualsiasi causa, del
trattamento dei dati,
il titolare deve
notificare
preventivamente al
Garante la loro
destinazione.
2. I dati possono
essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro
titolare, purché
destinati ad un
trattamento per
finalità analoghe
agli scopi per i quali
i dati sono raccolti;
c) conservati per fini
esclusivamente
personali e non
destinati ad una
comunicazione
sistematica o alla
diffusione.
3. La cessione dei
dati in violazione di
quanto previsto dalla
lettera b) del comma 2
o di altre
disposizioni di legge
in materia di
trattamento dei dati
personali è nulla ed
è punita ai sensi
dell'articolo 39,
comma 1.
Art. 17 - Limiti
all'utilizzabilità di
dati personali
1. Nessun atto o
provvedimento
giudiziario o
amministrativo che
implichi una
valutazione del
comportamento umano può
essere fondato
unicamente su un
trattamento
automatizzato di dati
personali volto a
definire il profilo o
la personalità
dell'interessato.
2. L'interessato può
opporsi ad ogni altro
tipo di decisione
adottata sulla base
del trattamento di cui
al comma 1 del
presente articolo, ai
sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera
d), salvo che la
decisione sia stata
adottata in occasione
della conclusione o
dell'esecuzione di un
contratto, in
accoglimento di una
proposta
dell'interessato o
sulla base di adeguate
garanzie individuate
dalla legge.
Art. 18 - Danni
cagionati per effetto
del trattamento di
dati personali
1. Chiunque cagiona
danno ad altri per
effetto del
trattamento di dati
personali è tenuto al
risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del
codice civile.
Sezione IV -
Comunicazione e
diffusione dei dati
Art. 19 - Incaricati
del trattamento
1. Non si considera
comunicazione la
conoscenza dei dati
personali da parte
delle persone
incaricate per
iscritto di compiere
le operazioni del
trattamento dal
titolare o dal
responsabile, e che
operano sotto la loro
diretta autorità.
Art. 20 - Requisiti
per la comunicazione e
la diffusione dei dati
1. La comunicazione e
la diffusione dei dati
personali da parte di
privati e di enti
pubblici economici
sono ammesse:
a) con il consenso
espresso
dell'interessato;
b) se i dati
provengono da pubblici
registri, elenchi,
atti o documenti
conoscibili da
chiunque, fermi
restando i limiti e le
modalità che le leggi
e i regolamenti
stabiliscono per la
loro conoscibilità e
pubblicità;
c) in adempimento di
un obbligo previsto
dalla legge, da un
regolamento o dalla
normativa comunitaria;
d) nell'esercizio
della professione di
giornalista e per
l'esclusivo
perseguimento delle
relative finalità.
Restano fermi i limiti
del diritto di cronaca
posti a tutela della
riservatezza ed in
particolare
dell'essenzialità
dell'informazione
riguardo a fatti di
interesse pubblico. Si
applica inoltre il
codice di deontologia
di cui all'articolo
25;
e) se i dati sono
relativi allo
svolgimento di attività
economiche, nel
rispetto della vigente
normativa in materia
di segreto aziendale e
industriale;
f) qualora siano
necessarie per la
salvaguardia della
vita o dell'incolumità
fisica
dell'interessato o di
un terzo, nel caso in
cui l'interessato non
può prestare il
proprio consenso per
impossibilità fisica,
per incapacità di
agire o per incapacità
di intendere o di
volere;
g) limitatamente alla
comunicazione, qualora
questa sia necessaria
ai fini dello
svolgimento delle
investigazioni di cui
all'articolo 38 delle
norme di attuazione,
di coordinamento e
transitorie del codice
di procedura penale,
approvate con decreto
legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e
successive
modificazioni, o,
comunque, per far
valere o difendere un
diritto in sede
giudiziaria, nel
rispetto della
normativa di cui alla
lettera e) del
presente comma, sempre
che i dati siano
trattati
esclusivamente per
tali finalità e per
il periodo
strettamente
necessario al loro
perseguimento;
h) limitatamente alla
comunicazione, quando
questa sia effettuata
nell'ambito dei gruppi
bancari di cui
all'articolo 60 del
testo unico delle
leggi in materia
bancaria e creditizia
approvato con decreto
legislativo 1.
settembre 1993, n.
385, nonché tra
società controllate e
società collegate ai
sensi dell'articolo
2359 del codice
civile, i cui
trattamenti con
finalità correlate
sono stati notificati
ai sensi dell'articolo
7, comma 2, per il
perseguimento delle
medesime finalità per
le quali i dati sono
stati raccolti.
2. Alla comunicazione
e alla diffusione dei
dati personali da
parte di soggetti
pubblici, esclusi gli
enti pubblici
economici, si
applicano le
disposizioni
dell'articolo 27.
Art. 21 - Divieto di
comunicazione e
diffusione
1. Sono vietate la
comunicazione e la
diffusione di dati
personali per finalità
diverse da quelle
indicate nella
notificazione di cui
all'articolo 7.
2. Sono altresì
vietate la
comunicazione e la
diffusione di dati
personali dei quali
sia stata ordinata la
cancellazione, ovvero
quando sia decorso il
periodo di tempo
indicato nell'articolo
9, comma 1, lettera
e).
3. Il Garante può
vietare la diffusione
di taluno dei dati
relativi a singoli
soggetti, od a
categorie di soggetti,
quando la diffusione
si pone in contrasto
con rilevanti
interessi della
collettività. Contro
il divieto può essere
proposta opposizione
ai sensi dell'articolo
29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e
la diffusione dei dati
sono comunque
permesse:
a) qualora siano
necessarie per finalità
di ricerca scientifica
o di statistica e si
tratti di dati
anonimi;
b) quando siano
richieste dai soggetti
di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere b),
d) ed e), per finalità
di difesa o di
sicurezza dello Stato
o di prevenzione,
accertamento o
repressione di reati,
con l'osservanza delle
norme che regolano la
materia.
Per qualsiasi dubbio o
chiarimento non
esitate a contattarci
al nostro indirizzo
e-mail:danieleri@inwind.it